Decreti di emergenza

Diritto alla sospensione delle rate dei mutui

Diritto alla sospensione delle rate dei mutui per persone colpite da danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023
hanno interessato il territorio della Regione Veneto.

 

Gentili clienti,

si informa la gentile Clientela che con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1025 del 26.09.2023, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, relativa a primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Veneto i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgombrati hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

 

AVVISO ALLA CLIENTELA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1025 del 26.09.2023, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, relativa a primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Veneto.

DIRITTO ALLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI

Ai sensi dell’art. 9 dell’ordinanza di cui sopra si informa la gentile Clientela che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgombrati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (28.08.2024), una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

TERMINI PER L’ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI SOSPENSIONE E MODALITÀ DELLA RICHIESTA

La facoltà di richiedere la sospensione può essere esercitata entro il 17.11.2023.
La richiesta, comprensiva di autocertificazione del danno, dovrà essere presentata in forma scritta alla banca presso la quale il mutuo stesso è stato richiesto.

MODALITÀDI SOSPENSIONE ETEMPI DI RIMBORSO

La sospensione può essere chiesta una sola volta entro il predetto termine e permane fino alla all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (28.08.2024). Una volta venuta meno la sospensione, il cliente continua con il rimborso del debito residuo in conformità a quanto previsto dal piano di ammortamento che la banca provvede a consegnare al cliente. 

COSTI DEI PAGAMENTI SOSPESI

La richiesta di sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria a carico del cliente ed avviene senza la richiesta di garanzie aggiuntive. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione.

Il conteggio degli interessi avviene in base a quanto previsto dall’Accordo del 18.12.2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti. 

 

Avviso alla clientela

Delibera del Consiglio dei Ministri del 28.08.2023

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1025 del 26.09.2023

 

 

Diritto alla sospensione delle rate dei mutui per persone colpite da danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023
hanno colpito il territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

 

Gentili clienti,

si informa la gentile Clientela che con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1023 del 15.09.2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26.09.2023, relativa a primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgombrati hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

 

AVVISO ALLA CLIENTELA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1023 del 15.09.2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26.09.2023, relativa a primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

DIRITTO ALLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI

Ai sensi dell’art. 9 dell’ordinanza di cui sopra si informa la gentile Clientela che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgombrati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (28.08.2024), una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

TERMINI PER L’ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI SOSPENSIONE E MODALITÀ DELLA RICHIESTA

La facoltà di richiedere la sospensione può essere esercitata entro il 10.11.2023.
La richiesta, comprensiva di autocertificazione del danno, dovrà essere presentata in forma scritta alla banca presso la quale il mutuo stesso è stato richiesto.

MODALITÀDI SOSPENSIONE ETEMPI DI RIMBORSO

La sospensione può essere chiesta una sola volta entro il predetto termine e permane fino alla all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (28.08.2024). Una volta venuta meno la sospensione, il cliente continua con il rimborso del debito residuo in conformità a quanto previsto dal piano di ammortamento che la banca provvede a consegnare al cliente. 

COSTI DEI PAGAMENTI SOSPESI

La richiesta di sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria a carico del cliente ed avviene senza la richiesta di garanzie aggiuntive. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione.

Il conteggio degli interessi avviene in base a quanto previsto dall’Accordo del 18.12.2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti. 

 

Avviso alla clientela

Delibera del Consiglio dei Ministri del 28.08.2023

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1022 del 15.09.2023

 

 

Diritto alla sospensione delle rate dei mutui per persone colpite da danni causati dagli eccezionali eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023
hanno colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena.

 

Gentili clienti,

si informa la gentile Clientela che con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1022 del 15.09.2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26.09.2023, relativa a primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgombrati hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

 

AVVISO ALLA CLIENTELA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1022 del 15.09.2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26.09.2023, relativa a primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena.

DIRITTO ALLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI

Ai sensi dell’art. 9 dell’ordinanza di cui sopra si informa la gentile Clientela che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgombrati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (28.08.2024) come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

TERMINI PER L’ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI SOSPENSIONE E MODALITÀ DELLA RICHIESTA

La facoltà di richiedere la sospensione può essere esercitata entro il 10.11.2023.
La richiesta, comprensiva di autocertificazione del danno, dovrà essere presentata in forma scritta alla banca presso la quale il mutuo stesso è stato richiesto.

MODALITÀDI SOSPENSIONE ETEMPI DI RIMBORSO

La sospensione può essere chiesta una sola volta entro il predetto termine e permane fino alla all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (28.08.2024). Una volta venuta meno la sospensione, il cliente continua con il rimborso del debito residuo in conformità a quanto previsto dal piano di ammortamento che la banca provvede a consegnare al cliente. 

COSTI DEI PAGAMENTI SOSPESI

La richiesta di sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria a carico del cliente ed avviene senza la richiesta di garanzie aggiuntive. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione.

Il conteggio degli interessi avviene in base a quanto previsto dall’Accordo del 18.12.2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti. 

 

Avviso alla clientela

Delibera del Consiglio dei Ministri del 992 del 28.08.2023

Ordinanza del Capo Dipatrimento della Protezione Civile n. 1022 del 15.09.2023

 

 

Diritto alla sospensione delle rate dei mutui per persone colpite da danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal giorno 1° maggio 2023
hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena.

 

Gentili clienti,

si informa la gentile Clientela che con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 992 del 08.05.2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22.05.2023, e con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 997 del 24.05.2023  relativa agli interventi di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgombrati hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

 

AVVISO ALLA CLIENTELA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 992 del 08.05.2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22.05.2023, e Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 997 del 24.05.2023, con la quale “gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato

con Delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023”.

DIRITTO ALLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI

Ai sensi dell’art. 11 dell’ordinanza n. 992 del 08.05.2023 si informa la gentile Clientela che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgombrati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (04.05.2024), una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

TERMINI PER L’ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI SOSPENSIONE E MODALITÀ DELLA RICHIESTA

La facoltà di richiedere la sospensione può essere esercitata entro il 07.07.2023.

La richiesta, comprensiva di autocertificazione del danno, dovrà essere presentata in forma scritta alla banca presso la quale il mutuo stesso è stato richiesto.

MODALITÀDI SOSPENSIONE ETEMPI DI RIMBORSO

La sospensione può essere chiesta una sola volta entro il predetto termine e permane fino alla all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (04.05.2024). Una volta venuta meno la sospensione, il cliente continua con il rimborso del debito residuo in conformità a quanto previsto dal piano di ammortamento che la banca provvede a consegnare al cliente.  

COSTI DEI PAGAMENTI SOSPESI

La richiesta di sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria a carico del cliente ed avviene senza la richiesta di garanzie aggiuntive. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione.

Il conteggio degli interessi avviene in base a quanto previsto dall’Accordo del 18.12.2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti. 

 

Avviso alla clientela

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 992 del 08.05.2023

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 997 del 24.05.2023

 

 

Diritto alla sospensione delle rate dei mutui per persone colpite da danni causati dagli ececcezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 9 novembre 2022
nel territorio dei comuni di Ancona, Fano und Pesaro.

 

Gentili clienti,

si informa la gentile Clientela che con l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 991 del 03.05.2023, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, relativa a primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 9 novembre 2022 nel territorio dei comuni di Ancona, Fano und Pesaro i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgombrati hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

 

AVVISO ALLA CLIENTELA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 991 del 03.05.2023, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, relativa a primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 9 novembre 2022 nel territorio dei comuni di Ancona, Fano und Pesaro.

DIRITTO ALLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI

Ai sensi dell’art. 5 dell’ordinanza di cui sopra si informa la gentile Clientela che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgombrati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (11.04.2024), una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

TERMINI PER L’ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI SOSPENSIONE E MODALITÀ DELLA RICHIESTA

La facoltà di richiedere la sospensione può essere esercitata entro il 19.06.2023.

La richiesta, comprensiva di autocertificazione del danno, dovrà essere presentata in forma scritta alla banca presso la quale il mutuo stesso è stato richiesto.

MODALITÀDI SOSPENSIONE ETEMPI DI RIMBORSO

La sospensione può essere chiesta una sola volta entro il predetto termine e permane fino alla all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (11.04.2024). Una volta venuta meno la sospensione, il cliente continua con il rimborso del debito residuo in conformità a quanto previsto dal piano di ammortamento che la banca provvede a consegnare al cliente.  

COSTI DEI PAGAMENTI SOSPESI

La richiesta di sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria a carico del cliente ed avviene senza la richiesta di garanzie aggiuntive. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione.

Il conteggio degli interessi avviene in base a quanto previsto dall’Accordo del 18.12.2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti. 

 

Avviso alla clientela

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 991 del 03.05.2023

Diritto alla sospensione delle rate dei mutui per persone colpite da danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi da ottobre 2021 a gennaio 2022 nel territorio delle Provincie di
Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, Campofelice di Roccella, Cinisi, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Palermo, Calatafimi Segesta

 

Gentili clienti,

Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2022 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall’8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle Province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani, nonché nei giorni 24 e 25 novembre 2021, dal 3 al 7 e dal 10 al 12 dicembre 2021 e dal 7 al 12 gennaio 2022 nei territori dei Comuni di Cattolica Eraclea, in Provincia di Agrigento, di Longi e di Montagnareale, in Provincia di Messina, di Campofelice di Roccella, di Cinisi, di Petralia Sottana e di Polizzi Generosa, in Provincia di Palermo e di Calatafimi Segesta, in Provincia di Trapani” pubblicata in G.U. n. 5 del 07 gennaio 2023.

 

Si informa la gentile Clientela che con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2022è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, di ulteriori 12 mesi (fino al 29.12.2023) lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici di ottobre 2021 nella Regione Sicilia.

DIRITTO ALLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI

Ai sensi dell’art. 8 (“Sospensione dei mutui”), comma 1, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 24 gennaio 2022, n. 853 si informa la gentile Clientela che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (29.12.2023), una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

MODALITÀDI SOSPENSIONE ETEMPI DI RIMBORSO

La sospensione può essere chiesta una sola volta entro il predetto termine e permane fino alla all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (29.12.2023). Una volta venuta meno la sospensione, il cliente continua con il rimborso del debito residuo in conformità a quanto previsto dal piano di ammortamento che la banca provvede a consegnare al cliente.  

COSTI DEI PAGAMENTI SOSPESI

La richiesta di sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria a carico del cliente ed avviene senza la richiesta di garanzie aggiuntive. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione.

Il conteggio degli interessi avviene in base a quanto previsto dall’Accordo del 18.12.2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti. 

 

Avviso alla clientela

Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2022

Diritto alla sospensione delle rate dei mutui per persone colpite da danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di
Acqui Terme, Belforte Monferrato, Bosco Marengo, Capriata d'Orba, Casaleggio Boiro, Cartosio, Cassinelle, Cremolino, Fresonara, Lerma, Melazzo, Molare, Morbello, Mornese, Ovada, Ponzone, Predosa, Rocca Grimalda, Sezzadio, Silvano d'Orba, Strevi, Tagliolo

 

Gentili clienti,

Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2022. Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato, in Provincia di Alessandria.

 

Si informa la gentile Clientela che con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2022 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 02.01.2023 è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, di ulteriori 12 mesi (fino al 23.12.2023) lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi metereologici verificatesi nei giorni dal 3 al 4 ottobre 2021 nel territorio dei sopracitati Comuni della Provincia di Alessandria.

DIRITTO ALLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI

Ai sensi dell’art. 8 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 846 del 17.01.2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 02.02.2022  relativa ad interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 4 ottobre 2021 nel territorio dei sopracitati  Comuni della  Provincia  di Alessandria i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di  natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

MODALITÀDI SOSPENSIONE ETEMPI DI RIMBORSO

La sospensione può essere chiesta una sola volta e permane fino alla all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (prorogato fino al 23.12.2023). Una volta venuta meno la sospensione, il cliente continua con il rimborso del debito residuo in conformità a quanto previsto dal piano di ammortamento che la banca provvede a consegnare al cliente.

COSTI DEI PAGAMENTI SOSPESI

La richiesta di sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria a carico del cliente ed avviene senza la richiesta di garanzie aggiuntive. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione.

Il conteggio degli interessi avviene in base a quanto previsto dall’Accordo del 18.12.2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti. 

 

Avviso alla clientela

Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2022