LE NUOVE REGOLE EUROPEE SULLA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE

A partire dal 1° gennaio 2016 sarà pienamente applicabile la Direttiva di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), recepita in Italia dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, che introduce in tutti i paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi di questi enti, limitando la possibilità di interventi pubblici da parte dello Stato. In particolare, alle Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (in Italia, la Banca d’Italia – Unità di risoluzione e gestione delle crisi) sono attribuiti poteri e strumenti per la risoluzione di una banca in dissesto o a rischio di dissesto al fine di garantirne la continuità delle funzione essenziali.

Il “bail-in” è uno degli strumenti applicabili in una procedura di risoluzione. Il bail-in viene attivato se la banca è considerata rilevante in termini di interesse pubblico.

Alla luce di tale regola si ritiene contenuta l’eventualità che una banca del network delle Banche di Credito Cooperativo possa essere oggetto di una procedura di risoluzione.

Conseguentemente, in caso di grave difficoltà di una banca del network delle Banche di Credito Cooperativo, qualora le rafforzate misure di prevenzione delle crisi previste dal nuovo quadro normativo si rivelassero insufficienti, si applicherebbero le ordinarie procedure previste per i casi di non solvibilità.

Ad oggi, le difficoltà di singole banche del network delle Banche di Credito Cooperativo sono state risolte con l’intervento degli strumenti di protezione della Categoria che hanno consentito il superamento delle criticità, avvalendosi unicamente di risorse messe a disposizione dal network delle Banche di Credito Cooperativo.

Il bail-in prevede che le perdite delle banche portate a risoluzione dovranno essere assorbite da azionisti e creditori secondo una ben precisa gerarchia:

Innanzitutto, quindi, si dovrà procedere alla riduzione, totale o parziale, del valore nominale, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine indicato:

1. delle azioni e degli altri strumenti rappresentativi di capitale;

2. delle obbligazioni subordinate (o junior, il cui rimborso, in caso di liquidazione dell’emittente, non è assicurato);

3. delle obbligazioni non subordinate (senior) e dei depositi interbancari e delle grandi imprese;

4. dei depositi delle persone fisiche e piccole e medie imprese (per la parte eccedente l’importo di € 100.000, protetto per legge dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo).

Una volta assorbite le perdite, si procederà alla conversione degli strumenti 2, 3 e 4 in azioni, secondo l’ordine sopra indicato.

Tuttavia, dal 1° gennaio 2019 i depositi interbancari e quelli delle grandi imprese saranno assoggettate al bail-in solo dopo le obbligazioni non subordinate (senior).

Sono soggette al bail-in in tutte le passività, ad eccezione di alcune espressamente individuate, tra le quali:

a)    i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli fino a € 100.000 (depositi a risparmio, conti correnti, certificati di deposito nominativi, conti deposito);

b)    le obbligazioni bancarie garantite (i cosiddetti “covered bond”);

c)    le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria (il contenuto delle cassette di sicurezza, titoli o fondi detenuti in un conto deposito, gestioni patrimoniali.

Le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, anche se emessi prima del 1° gennaio 2016.