A partire dal 1° gennaio 2016 sarà pienamente applicabile la Direttiva di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), recepita in Italia dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, che introduce in tutti i paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi di questi enti, limitando la possibilità di interventi pubblici da parte dello Stato. In particolare, alle Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (in Italia, la Banca d’Italia – Unità di risoluzione e gestione delle crisi) sono attribuiti poteri e strumenti per la risoluzione di una banca in dissesto o a rischio di dissesto al fine di garantirne la continuità delle funzione essenziali.
Il “bail-in” è uno degli strumenti applicabili in una procedura di risoluzione. Il bail-in viene attivato se la banca è considerata rilevante in termini di interesse pubblico.
Alla luce di tale regola si ritiene contenuta l’eventualità che una banca del network delle Banche di Credito Cooperativo possa essere oggetto di una procedura di risoluzione.
Conseguentemente, in caso di grave difficoltà di una banca del network delle Banche di Credito Cooperativo, qualora le rafforzate misure di prevenzione delle crisi previste dal nuovo quadro normativo si rivelassero insufficienti, si applicherebbero le ordinarie procedure previste per i casi di non solvibilità.
Ad oggi, le difficoltà di singole banche del network delle Banche di Credito Cooperativo sono state risolte con l’intervento degli strumenti di protezione della Categoria che hanno consentito il superamento delle criticità, avvalendosi unicamente di risorse messe a disposizione dal network delle Banche di Credito Cooperativo.
