Avviso alla clientela

Si informa la clientela che il decreto legislativo n. 90/2017 ha apportato modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 riguardanti l’utilizzo di denaro contante e titoli al portatore.

Modifiche riguardanti i libretti di deposito al portatore:

LIBRETTI AL PORTATORE.

A decorrere dal 04/07/2017 a banche e Poste Italiene SpA è vietata l’emissione di libretti di deposito al portatore. Ció significa che a partire da tale data, nuove aperture di libretti a risparmio devono essere esclusivamente di tipo nominativo.
Libretti al portatore, ove esistenti a tale data, devono essere estinti dal portatore entro il 31/12/2018. In alternativa devono essere trasformati entro la medesima data in libretti nomninativi.
Inoltre è viteato il trasferimento di libretti di deposito al portatore a soggetti terzi.
Perciò i titolari di libretti al portatore sono invitati, a presentarsi presso la banca onde effettuare l’estinzione o la trasformazione.


Rimangono invariate le seguenti disposizioni riguardanti assegni e libretti al portatore:

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI TITOLI AL PORTATORE.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 è vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a euro 3.000.-. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..


ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI.

Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiore a euro 1.000.-, emessi a decorrere dal 6 dicembre 2011, devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Le banche rilasceranno assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente tuttavia potrà richiedere per iscritto il rilascio di moduli di assegni bancari e postali, ovvero di assegni circolari in forma libera da utilizzarsi per importi inferiori a euro 1.000.-, eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano banche o Poste Italiane Spa. In tal caso il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di euro 1,50 per ciascun modulo di assegno o assegno circolare richiesto.


Si invita pertanto la clientela a voler prendere notizia delle modifiche introdotte al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria (articolo 63 decreto legislativo n. 231/2007).

I nostri collaboratori sono a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione.