Trasparenza

Ai sensi delle disposizioni sulla trasparenza delle operazioni bancarie offerte (Titolo VI del D.L. n. 385 dell'1 settembre 1993 e relative disposizioni di attuazione), nell'interesse della clientela mettiamo qui a disposizione l'avviso riguardante le "Principali norme di trasparenza&quo

Informazioni post negoziazione

La banca pubblica su questa pagina web le informazioni successive alla negoziazione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati e diversi dalle azioni. Poichè la nostra Cassa Rurale di Bolzano non svolge la negoziazione di tali strumenti finanziari, non risultano informazioni da pubblicare.

Avviso ai possessori di libretti di deposito al portatore

I titoli al portatore e i libretti di deposito al portatore il cui valore è superiore ad € 100 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni rientrano nella categoria dei depositi definiti “dormienti” (rif. art.1, commi 343 e 345, L.23/12/2005, n. 266 “legge finanziaria” e DPR 22 giugno 2007, n. 116).

Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa i possessori dei libretti in questione sono invitati ad impartirci disposizioni in merito entro il termine di 180 gg. dalla scadenza dei 10 anni senza movimentazione o, qualora detto periodo sia già superato, dalla data di pubblicazione del presente avviso nei locali della banca. 

Il rapporto non si estinguerà se entro il predetto termine di 180 giorni verrà effettuata una movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto.   In mancanza di disposizioni in merito, si avvisa che, decorso il predetto termine, il rapporto verrà estinto e la somma relativa sarà devoluta al Fondo di cui all’art. 1, comma 343, legge 266/2005 volto ad indennizzare i risparmiatori che hanno subito danni da investimenti sul mercato finanziario.