Principali informazioni per i depositanti

(ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30)

La Banca aderisce al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo le cui regole di funzionamento sono consultabili sul sito www.fgd.bcc.it.

In caso di liquidazione coatta amministrativa della Banca, il suddetto Fondo provvede al rimborso dei crediti relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma (ad esempio, libretti, conti correnti, ecc.), nonché relativi all'emissione di assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

Sono ammessi al rimborso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

  • i conti correnti;

  • i depositi vincolati (conti di deposito);

  • i depositi a risparmio;

  • i certificati di deposito nominativi;

  • i libretti di risparmio nominativi;

  • gli assegni circolari.

Il rimborso è limitato ad euro 100.000,00 (euro centomila) per ciascun depositante, per singola banca.

Ai fini del calcolo del limite di protezione di 100.000,00 euro

  • i depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante;

  • si tiene conto della compensazione di eventuali debiti del depositante nei confronti della banca, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili;

  • nel caso un depositante detenga presso la banca due o più forme di deposito ammesse al rimborso, si procede a cumulare le giacenze di tutti i conti intestati alla stessa persona (anche nel caso di conti cointestati), presso la medesima banca per determinare il livello di protezione applicato al singolo depositante;

  • se più soggetti hanno pieno diritto sulle somme depositate su un conto (conti cointestati), a ciascun depositante si applica il limite di legge per intero.

 

Per i conti cointestati il deposito è imputato in misura proporzionale al numero dei contestatari, come risulta dai seguenti esempi:

Esempio 1 – Conto cointestato a 2 persone, con un saldo di 100.000 euro, in caso di liquidazione coatta della banca, a ciascun cointestatario verranno rimborsati 50.000 euro.

Esempio 2 – Conto cointestato a 2 persone, con un saldo di 300.000 euro, in caso di liquidazione coatta della banca, a ciascun cointestatario verranno rimborsati 100.000 euro.

Esempio 3 – Il cliente A intrattiene 2 conti presso una banca, uno personale con saldo di 80.000 euro e uno cointestato con il coniuge (cliente B) con saldo di 120.000 euro. Il cliente A vanterà un credito di 140.000 euro (80.000 + 60.000), mentre il cliente B avrà un credito di 60.000 euro. In caso di liquidazione coatta della Banca, il cliente A sarà rimborsato per 100.000 euro e il cliente B per 60.000 euro.  

Sono esclusi dal rimborso:

  • i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari (come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013), imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;

  • i fondi propri (come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013);

  • i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater del codice penale (confisca);

  • i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di antiriciclaggio;

  • le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

Il limite di euro 100.000,00 per depositante non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

  • operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;

  • divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;

  • il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Per tali casi, se l’importo da rimborsare eccede il limite di euro 100.000,00, per la sola eccedenza il rimborso è effettuato entro 6 mesi.

Per maggiori informazioni, consultare il sito internet del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo: www.fgd.bcc.it.