Disposizioni sulla trasparenza bancaria

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari L'avviso contenete le principali norme di trasparenza e le guide redatti ai sensi delle norme in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (Testo unico D.lgs. n. 385/1993 e relative disposizioni di attuazione) sono consultabili nei seguenti documenti.

Fogli informativi trasparenza

Reclami

Avete proposte per il miglioramento della qualità dei nostri servizi? Rivolgetevi al Vostro consulente personale in banca oppure direttamente alla direzione. In alternativa é possibile rivolgersi tramite posta o per le vie telematiche al nostro ufficio reclami indipendente:

Ufficio reclami della
Cassa Raiffeisen Val Gardena soc.coop.
Str. Mëisules 211
39048 Selva Gardena
Tel. 0471 772020

E-Mail: gherdeina(at)raiffeisen.it
PEC: pec08238(at)raiffeisen-legalmail.it

Nuovo arbitro per le controverse finanziarie presso la Consob:www.acf.consob.it

Modulo per la formulazione del Reclamo e disposizioni sulla procedura  

Pagamenti RID - Variazione RID – SDD (Sepa Direct Debit) e proposta di modifica contrattuale ai sensi dell’art. 126-sexies TUB
Rapporti dormienti

Avviso per i possessori di libretti di deposito al portatore.

I titoli al portatore e i libretti di deposito al portatore il cui valore è superiore ad € 100 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni rientrano nella categoria dei depositi definiti “dormienti” (rif. art.1, commi 343 e 345, L.23/12/2005, n. 266 “legge finanziaria” e DPR 22 giugno 2007, n. 116).

Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa i possessori dei libretti in questione sono invitati ad impartirci disposizioni in merito entro il termine di 180 gg. dalla scadenza dei 10 anni senza movimentazione o, qualora detto periodo sia già superato, dalla data di pubblicazione del presente avviso nei locali della banca. Il rapporto non si estinguerà se entro il predetto termine di 180 giorni verrà effettuata una movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto.

In mancanza di disposizioni in merito, si avvisa che, decorso il predetto termine, il rapporto verrà estinto e la somma relativa sarà devoluta al Fondo di cui all’art. 1, comma 343, legge 266/2005 volto ad indennizzare i risparmiatori che hanno subito danni da investimenti sul mercato finanziario.