Avviso ai titolari di "depositi dormienti"

I rapporti il cui valore è superiore ad € 100 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni rientrano nella categoria dei depositi definiti “dormienti” (rif. art.1, commi 343 e 345, L.23/12/2005, n. 266 “legge finanziaria” e DPR 22 giugno 2007, n. 116). 

Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa i titolari in questione sono invitati ad impartirci disposizioni in merito entro il termine di 180 gg. dalla scadenza dei 10 anni senza movimentazione. 

Il rapporto non si estinguerà se entro il predetto termine di 180 giorni verrà effettuata una movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto. 

In mancanza di disposizioni in merito, si avvisa che, decorso il predetto termine, il rapporto verrà estinto e la somma relativa sarà devoluta al Fondo di cui all’art. 1, comma 343, legge 266/2005 volto ad indennizzare i clienti bancari che hanno subito danni da investimenti sul mercato finanziario. 

 

Assegni circolari e polizze assicurative

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze sancisce, che gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto (mancata riscossione da parte del beneficiario entro 3 anni dalla data di emissione ovvero mancata richiesta di rimborso dell'importo da parte del richiedente che presenta materialmente l'assegno circolare entro 10 anni dalla data di emissione) vadano irrevocabilmente devoluti al fondo previsto dall' art. 1, comma 343 della legge n. 266/2005. Non sembra quindi possibile ottenere il rimborso degli importi degli assegni circolari dopo il decorso dei termini sopra menzionati.

Analogamente vale per le polizze assicurative, se il beneficiario no fa valere il proprio diritto entro il termine di prescrizione di 2 anni previsto dall'art. 2952 del c.c..