Servizi di investimento - MifiD

MiFID è la sigla per "Markets in Financial Instruments Directive", una direttiva dell' Unione Europea che rappresenta un passo importante verso la costruzione di un mercato finanziario integrato efficace e competitivo all'interno dell' Unione. La direttiva risponde all'esigenza di creare un terreno competitivo uniforme tra tutti gli intermediari finanziari dell' Unione Europea, senza però pregiudicare la necessaria protezione degli investitori e la libertà di svolgimento dei servizi di investimento in tutta la Comunità. Gli obiettivi di fondo della direttiva MiFID sono:

  • la tutela degli investitori, differenziata a seconda del diverso grado di esperienza finanziaria
  • l'integrità dei mercati
  • l'efficienza dei mercati, finalizzata anche a ridurre il costo dei servizi offerti

Dettagliate informazioni su come vengono applicate le norme nella Cassa Raiffeisen Silandro trovate nei documenti allegati:

 

- Informazioni sugli investimenti in prodotti finanziari per clienti effettivi e potenziali

- Informazioni precontrattuali contratto deposito titoli

- Informazioni precontrattuali contratto Trading Online 

- Prospetto delle condizioni economiche

- Nuove regole Europee sulla gestione delle crisi bancarie

- Pubblicazioni regolamentari del Provider Cassa Centrale Raiffeisen

- Pubblicazione ai sensi regolamento 2019/2088 (disponibile solo in lingua tedesca)

- Regolamento gestione conflitti interessi (disponibile solo in lingua tedesca)

Ulteriori informazioni, come condizioni economiche, informazioni sulla liquidità,  ed informazioni precontrattuali, sono reperibili nella rubrica "Disposizioni sulla Trasparenza"

 

Report annuale sulle piazze di esecuzione più importanti

- Relazione annuale 2018 sulle cinque piazze di esecuzione più importanti - Clienti al dettaglio

- Relazione annuale 2019 sulle cinque piazze di esecuzione più importanti - Clienti al dettaglio

- Relazione annuale 2020 sulle cinque piazze di esecuzione più importanti - Clienti al dettaglio

- Relazione annuale 2021 sulle cinque piazze di esecuzione più importanti - Clienti al dettaglio

- Relazione annuale 2022 sulle cinque piazze di esecuzione più importanti - Clienti al dettaglio

 

 

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE

 

Il Cliente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica (indirizzo e-Mail: cr.silandro@raiffeisen.it; indirizzo PEC: pec08244@raiffeisen-legalmail.it). L'intermediario deve rispondere entro 60 giorni.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

 

- Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) presso la Consob, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. L’arbitro offre possibilità dirette a risolvere controversie in materia di servizi di investimento fino ad un valore di euro 500.000, insorte tra investitori e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela. Sono esclusi dalla cognizione dell’arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi suddetti e quelli che non hanno natura patrimoniale. Per avere ulteriori informazioni si può consultare il sito istituzionale www.acf.consob.it oppure chiedere alla Banca. Il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

 

- Conciliatore Bancario Finanziario per attivare, se sorge una controversia con la Banca, una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario con sede a Roma, sito internet: www.conciliatorebancario.it.

 

Qualora il Cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, avvalersi di uno dei procedimenti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (mediazione presso soggetto autorizzato, mediazione presso soggetto autorizzato e designato in contratto o citato procedimento presso l’Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob); ciò ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente e con l'assistenza di un avvocato.