Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

L’avviso contenente le principali norme di trasparenza e i fogli informativi relativi ai singoli servizi bancari redatti ai sensi delle norme in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (Testo unico bancario D.lgs. n. 385/1993 e relative disposizioni di attuazione) sono consultabili nei seguenti documenti.

 

 Fogli informativi




Avviso per i possessori di libretti di deposito al portatore

I titoli al portatore e i libretti di deposito al portatore il cui valore è superiore ad 100,00 Euro e che non risultano movimentati da oltre dieci anni rientrano nella categoria dei depositi definiti "dormienti" (rif. art. 1, commi 343 e 345, L. 23/12/2005, n. 266 "legge finanziaria" e DPR 22 giugno 2007, n. 116).




Nuove linee guida EBA di definizione di default

A far data dal 1. gennaio 2021, Cassa Raiffeisen Oltradige applica i „nuovi criteri di default“ definiti dall’Autorità Bancaria Europea (EBA) e recepiti dalla Banca d’Italia. Le nuove linee guida stabiliscono criteri più restrittivi per la classificazione dei crediti nella categoria “non performing”, allo scopo di uniformare le regole di classificazione del credito a livello comunitario.

In linea con quanto già previsto fino al 31/12/2020, lo status di non performing in relazione ad una controparte, si può verificare se anche solo un rapporto presenta uno sconfinamento o delle rate arretrate, da oltre 90 giorni. Le novità introdotte dalla nuova normativa riguardano:

  • la riduzione del limite relativo, ovvero della somma degli scaduti in rapporto all’esposizione complessiva, dal 5% al 1%
  • l´introduzione di due soglie minime assolute per la parte scaduta pari rispettivamente a Euro 100 per le esposizioni retail (privati e microimprese ovvero controparti affidate per importi inferiori ad € 1 mln) ed Euro 500 per le altre esposizioni
  • la previsione che per la classificazione a “non performing” avvenga in via automatica al superamento di entrambe le soglie (assoluta e relativa) per 90 giorni consecutivi
  • l’impossibilità di compensare gli importi scaduti con eventuali margini su altri affidamenti, come invece precedentemente concesso
  • la permanenza nello status “non performing” per un periodo di almeno 90 giorni dal giorno di regolarizzazione dello scaduto (in precedenza il ripristino in bonis avveniva la momento della regolazione dello sconfino)
  • la possibile propagazione dello status di “non performing” su posizioni collegate alle controparte (effetto contagio).

Ci permettiamo di rammentare che la classificazione a “non performing” comporta conseguenze negative per l’esposizione scaduta e analogamente per le posizioni collegate, rendendo significativamente più complesso l’accesso a nuovi crediti. In tal senso si sottolinea l’importanza di rispettare i termini di rimborso concordati nei contratti di finanziamento in essere. Si raccomanda quindi di verificare puntualmente le disponibilità del conto corrente, le scadenze degli ordini permanenti e l’estratto conto delle carte di credito al fine di evitare sconfinamenti, anche di importi contenuti.

Si invita inoltre a contattare tempestivamente il proprio consulente, qualora dovessero sorgere difficoltà nel rispettare i termini di rimborso concordati ovvero fossero necessari eventuali chiarimenti sulle nuove regole di default.

Per maggiori informazioni, vedasi anche i Q&A della Banca d'Italia


INFORMAZIONI SUL WHISTLEBLOWING

La Cassa Raiffeisen Oltradige soc. coop. ha istituito un canale di segnalazione interno in conformità alle disposizioni normative in materia di segnalazione di violazioni (il cosiddetto whistleblowing ai sensi del D.lgs. n. 24/2023). Di seguito troverete le risposte più importanti alle domande in merito.

 

Informazioni e modulo di segnalazione Whistleblowing nella Cassa Raiffeisen Oltradige