Limitazioni nell’utilizzo di contanti e obblighi di comunicazione
AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la clientela che con legge di bilancio (DL No. 124/2019) ha apportato modifiche al decreto legislativo n. 90/2017 ed al decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 riguardanti l’utilizzo di denaro contante.

 

MODIFICHE AL TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI TITOLI AL PORTATORE

A decorrere dal 1° GENNAIO 2023 è vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a euro 5.000.- Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

 

Rimangono invariate le seguenti disposizioni riguardanti assegni e libretti al portatore:

LIBRETTI AL PORTATORE

A decorrere dal 04/07/2017 a banche e Poste Italiene SpA è vietata l’emissione di libretti di deposito al portatore. Ció significa che a partire da tale data, nuove aperture di libretti a risparmio devono essere esclusivamente di tipo nominativo.

Libretti al portatore, ove esistenti a tale data, devono essere estinti dal portatore entro il 31/12/2018. In alternativa devono essere trasformati entro la medesima data in libretti nomninativi.

Inoltre è viteato il trasferimento di libretti di deposito al portatore a soggetti terzi.

Perciò i titolari di libretti al portatore sono invitati, a presentarsi presso la banca onde effettuare l’estinzione o la trasformazione.

Con la circolare No. 187/2018 il MEF ha inoltrato ulteriori informazioni sulla tematica.

 

ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI

Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiore a euro 1.000.-, emessi a decorrere dal 6 dicembre 2011, devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Le banche rilasceranno assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente tuttavia potrà richiedere per iscritto il rilascio di moduli di assegni bancari e postali, ovvero di assegni circolari in forma libera da utilizzarsi per importi inferiori a euro 1.000.-, eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano banche o Poste Italiane Spa. In tal caso il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di euro 1,50 per ciascun modulo di assegno o assegno circolare richiesto.

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Si invita pertanto la clientela a voler prendere notizia delle modifiche introdotte al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria (articolo 63 decreto legislativo n. 231/2007).

 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al personale della banca.


ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI:
Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiore a euro 1.000.-, emessi a decorrere dal 6 dicembre 2011, devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Le banche rilasceranno assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente tuttavia potrà richiedere per iscritto il rilascio di moduli di assegni bancari e postali, ovvero di assegni circolari in forma libera da utilizzarsi per importi inferiori a euro 1.000.-, eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano banche o Poste Italiane Spa. In tal caso il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di euro 1,50 per ciascun modulo di assegno o assegno circolare richiesto.

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Si invita pertanto la clientela a voler prendere notizia delle modifiche introdotte al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria (articolo 58 decreto legislativo n. 231/2007).
 

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

La normativa per il contrasto del riciclaggio è rafforzata a partire dall’1.1.2014 con ulteriori obblighi di comunicazione. Di seguito un riepilogo delle disposizioni più rilevanti:

Operazioni in contanti >= 10.000 euro

In caso di versamenti e prelievi in contanti a partire da euro 10.000 il Cliente deve dichiarare per iscritto alla Banca la provenienza / l’utilizzo del contante

 

Operazioni in contanti con banconote di taglio elevato > 2.500 Euro

Lo stesso obbligo di comunicazione è previsto anche per versamenti/prelievi di banconote con taglio euro 200 e/o euro 500 con un controvalore di euro 2.500.

 

Operazioni in contanti >= 10.000 euro dall’estero

In caso di versamenti in contanti a partire da euro 10.000 provenienti dall’estero, il Cliente è obbligato a consegnare copia della dichiarazione transfrontaliera effettuata all’Agenzia delle Dogane. Senza questo documento il versamento non è ammissibile.

 

Identificazione del titolare effettivo

Ogni Cliente che esegue operazioni a partire da euro 1.000 è obbligato a comunicare alla Banca i dati anagrafici (nome, codice fiscale, dati del documento identificativo, ecc.) della persona fisica per la quale esegue l’operazione (p.e. pagamento fattura del dentista per il figlio a carico)

 

Questionario

Le banche sono obbligate a raccogliere informazioni relative ai Clienti. Di norma le Banche utilizzano a questo scopo una modulistica che viene comunemente detta “questionario antiriciclaggio”. 

 

Il puntuale rispetto della normativa qui riassunta evita di incorrere in sanzioni pecuniarie.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al personale della banca.

Silandro, 02/01/2023

Cassa Raiffeisen Silandro Soc. Coop.