Informazioni sulle procedure di reclamo e sulla risoluzione extragiudiziale delle controversie (www.acf.consob.it)
Bankenombudsmann - Schiedsgericht für Wertpapierdienstleistungen
Beschwerdeverfahren und außergerichtliche Streitbelegung
Veröffentlichung Beschwerden 2025
Comunicato ai clienti in merito alla linea guida europea sul mancato pagamento dei debiti
I depositi che non hanno registrato alcun movimento da più di 10 anni rientrano nella categoria dei «depositi dormienti» (ai sensi della Legge n. 266 del 23.12.2005, art. 1, commi 343 e 345, e del D.P.R. n. 116 del 22.06.2007).
Nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla legge in materia, i titolari dei suddetti libretti di risparmio sono invitati a impartire alla nostra banca le relative disposizioni entro 180 giorni dalla scadenza dei 10 anni dall’ultima operazione effettuata.
Il contratto di deposito non si estingue qualora, entro il suddetto termine di 180 giorni, venga effettuata un’operazione su iniziativa del titolare.
Qualora non venga effettuata alcuna disposizione, si informa che, decorso il suddetto termine, il contratto di deposito si estinguerà e il relativo importo sarà versato al Fondo di cui all’art. 1, comma 343, della Legge n. 266/2005. Tale Fondo è destinato a indennizzare i risparmiatori che abbiano subito danni in conseguenza di investimenti effettuati sul mercato finanziario.