Cosa si intende esattamente per Superbonus?
Il “Decreto rilancio”, convertito nella legge n° 77 del 17 luglio 2020, è nato con l’obiettivo di stimolare l’economia e prevede una detrazione fiscale del 110% in cinque rate annuali, a fronte di interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico.
L’agevolazione può essere sfruttata per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Chi può avvalersi del Superbonus?
• Persone fisiche: Per interventi eseguiti nelle singole unità abitative (fino a un massimo di due per proprietario)
• Condomini: Per lavori che interessano le parti comuni (ad es. cosiddetto “cappotto termico”, installazione di impianti fotovoltaici, installazione o sostituzione di impianti di riscaldamento)
• Enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni no profit)
• Cooperative edilizie a proprietà indivisa
• Circoli e associazioni sportive dilettantesche: Per interventi a immobili adibiti a spogliatoi
Quali sono le modalità per usufruirne?
1. Detrazione fiscale |
2. Sconto in fattura |
3. Cessione del credito |
A fronte di quali interventi è possibile godere del Superbonus?
Condizione:
Isolamento termico su almeno il 25% dell’involucro esterno dell’edificio fino ad un massimo di 50.000,00 € per edifici unifamiliari, 40.000,00 € per unità immobiliare per edifici con minimo 2 e massimo 8 unità, 30.000,00 € per unità immobiliare per edifici con più di 8 unità.
Interventi trainati:
Condizione:
Per interventi di sostituzione delle caldaie con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore o ibridi fino a un massimo die 30.000,00 € per edifici unifamiliari, 20.000,00 € per unità immobiliare per edifici con minimo 2 e massimo 8 unità, 15.000,00 € per unità immobiliare per edifici con più di 8 unità.
Interventi trainati:
Condizione:
La detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. Importo riconosciuto fino ad un massimo di 96.000,00 € per unità immobiliare.
Interventi trainati: