Nuovi criteri di default

Gentile cliente,

a far data dal 1. gennaio 2021 la Cassa Rurale di Bolzano Soc. Coop. applica i „nuovi criteri di default“ definiti dall’Autorità Bancaria Europea (EBA) e recepiti dalla Banca d’Italia. Le nuove linee guida stabiliscono criteri più restrittivi per la classificazione dei crediti nella categoria “non performing”, allo scopo di uniformare le regole di classificazione del credito a livello comunitario.

In linea con quanto già previsto fino al 31/12/2020, lo status di non performing in relazione ad una controparte, si può verificare se almeno una delle linee di credito concesse presenta uno sconfinamento o delle rate arretrate, da oltre 90 giorni. Le novità più importanti introdotte dalla nuova normativa riguardano:

- la riduzione del limite relativo, ovvero della somma degli scaduti in rapporto all’esposizione complessiva, dal 5% al 1%
- l´introduzione di due soglie minime assolute per la parte scaduta pari rispettivamente a Euro 100 per le esposizioni retail (privati e piccole medie imprese) ed Euro 500 per le altre esposizioni
- la previsione che per la classificazione a “non performing” avvenga in via automatica al superamento di entrambe le soglie (assoluta e relativa) per 90 giorni consecutivi
- l’impossibilità di compensare gli importi scaduti con eventuali margini su altri affidamenti, come invece precedentemente concesso
- la permanenza nello status “non performing” per un periodo di almeno 90 giorni dal giorno di regolarizzazione dello scaduto (in precedenza il ripristino in bonis avveniva al momento della regolazione dello sconfino)
- la possibile propagazione dello status di “non performing” su posizioni collegate alle controparte (effetto contagio).

Ci permettiamo di rammentare che la classificazione a “non performing” comporta conseguenze negative per l’esposizione scaduta e analogamente per le posizioni collegate, rendendo significativamente più complesso l’accesso a nuovi crediti.
In tal senso si sottolinea l’importanza di rispettare i termini di rimborso concordati nei contratti di finanziamento in essere. Si raccomanda quindi di verificare puntualmente le disponibilità del conto corrente, le scadenze degli ordini permanenti e l’estratto conto delle carte di credito al fine di evitare sconfinamenti, anche di importi contenuti.
Si invita inoltre a contattare tempestivamente il proprio consulente, qualora dovessero sorgere difficoltà nel rispettare i termini di rimborso concordati ovvero fossero necessari eventuali chiarimenti sulle nuove regole di default.

Cordiali saluti

Cassa Rurale di Bolzano Soc. Coop.

 

Procedura d’incasso dell’assegno

Al momento della presentazione di un assegno  circolare o vaglia postale, presso la banca negoziatrice, il collaboratore eseguirà un primo controllo formale del titolo e provvederà poi a generare l’immagine digitale dell’assegno. Dopo l’apposizione di una marca temporale l’immagine digitale sarà inviata alla conservazione digitale sostitutiva a norma di legge. Con la generazione dell’immagine digitale dell’assegno, il titolo cartaceo perde la sua valenza giuridica e solamente la versione elettronica avrà efficacia legale. Il titolare dell’assegno può ottenere una copia analogica dell’immagine dell’assegno con le relative informazioni e la dichiarazione della banca negoziatrice sulla conformità dell’immagine analogica con l’originale digitale. Inoltre il cliente può chiedere per una sola volta una copia analogica del protesto o del documento attestante la non protestabilità. Queste copie conformi hanno validità giuridica. Il titolo cartaceo è conservato dalla banca per soli 6 mesi prima di essere distrutto.

A partire dal 06.11.2017 lo scambio di dati e informazioni tra le banche (banca negoziatrice e banca trattaria) avviene unicamente mediante un univoca piattaforma telematica. Per assegni ovvero assegni circolari fino a un valore di Euro 8.000,00 la banca negoziatrice trasmetterà solamente i dati dell’assegno presentato all’incasso. Per assegni bancari con un valore oltre Euro 8.000,00 la banca negoziatrice deve mettere a disposizione alla banca trattaria e al traente anche l’immagine digitale dell’assegno. Il tutto avviene sempre tramite la piattaforma telematica. Anche le comunicazioni p.e. sull’impossibilità di pagare/incassare e sull’esito di un protesto saranno effettuate tramite la piattaforma. Qualora la banca trattaria richieda la trasmissione dell’immagine digitale dell’assegno con valore fino a Euro 8.000,00, la banca negoziatrice è obbligata a provvedervi. L’elaborazione ossia la presentazione al pagamento dell’assegno avviene entro un giorno lavorativo. Anche il protesto avviene con processi telematici mediante notai o Banca d’Italia.

A causa della nuova procedura è necessario che il cliente proceda con maggiore accortezza nella compilazione di assegni. Nello specifico è richiesta una scrittura chiara e intellegibile, che la firma di traenza sia apposta nell’apposito spazio e che il titolo cartaceo non sia danneggiato o logoro. Solo così sarà possibile generare un’immagine digitale corretta e ineccepibile dello stesso assegno. Al momento della ricezione dell’assegno, al cliente è chiesto inoltre di controllare l’integrità fisica del titolo ricevuto e di verificare che tutte le parti dello stesso assegno siano state compilate in modo chiaro, intellegibile e che l’assegno sia firmato negli appositi spazi. Si avverte che in caso contrario si rende necessarie il ricorso a complicate procedure di back-up che prevedono la gestione della materialità del titolo al di fuori del processo telematico. Le spese per tali procedure saranno addebitate al cliente nella misura prevista dal contratto.