Nell'Assemblea Straordinaria del 12 aprile 2019 è stata approvata la seguente modifica dell'Articolo 21 dello Statuto:
La Cooperativa può acquistare e vendere azioni proprie nel rispetto della normativa vigente. Il relativo prezzo non può superare il valore nominale delle azioni compravendute, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale sociale e, in caso di acquisto, aumentato del valore corrispondente al sovrapprezzo versato dal venditore in sede di sottoscrizione delle azioni e ancora esistente nella relativa riserva.
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