L’incasso documentario
Nell’incasso documentario, tra azienda importatrice ed esportatrice s’inseriscono uno o più istituti di credito: l’esportatore trasferisce i documenti di trasporto alla sua banca che, a sua volta, provvede a inviarli alla banca dell’importatore.
L’importatore riceve dalla banca i documenti, necessari per la presa in consegna della merce, solo ad avvenuto pagamento del corrispettivo o in seguito all’accettazione di una cambiale tratta. Alla base di questa transazione c’è sempre il contratto di compravendita stipulato tra i due soggetti.
L’esportatore è autorizzato all’incasso di documenti, qualora sia stata concordata una delle seguenti modalità di pagamento:
- pagamento contro documenti (“documents againt payment”, D/P)
- documenti contro accettazione (“documents against acceptance”, D/A)
Nell’evasione delle procedure d’incasso, è necessaria la massima accuratezza. L’operatività è disciplinata dalle “Norme uniformi relative agli incassi” (NUI), rev. 1995, pubblicazione ICC 522, che pur non contenendo alcun dettato giuridico, costituiscono il quadro regolamentare rilasciato dalla Camera di commercio internazionale di Parigi, largamente accettato e riconosciuto. Qualora non siano stati espressamente presi accordi diversi, di regola, si applicano queste norme.
Con l’incasso documentario, basato sui documenti rappresentativi delle merci, come ad es. il bill of lading (attenzione: le fatture non forniscono le stesse garanzie!), l’esportatore è in grado di escludere il rischio di una prestazione unilaterale, ma si fa comunque carico del rischio di ritiro e di pagamento. In altre parole, non ha la garanzia che, alla presentazione dei documenti, l’importatore adempirà ai suoi obblighi (pagamento o accettazione), ma si riserva di disporre della merce fino ad avvenuto pagamento. Il rischio che l’importatore non accetti la merce o non paghi è da considerare tanto più elevato, quanto la merce è deperibile e non può più essere ritirata o solo con grandi difficoltà.
Il rischio che grava sull’importare è legato, invece, alla qualità della fornitura, poiché egli è tenuto al pagamento di beni, di cui normalmente non può verificare anticipatamente la qualità. A seconda del tipo di documenti, questi ha tuttavia la garanzia che la merce sarà spedita puntualmente poiché, in caso contrario, ha facoltà di rifiutare la consegna.
L’incasso documentario è adatto come forma di pagamento, in particolare, quando i contraenti si conoscono già: all’esportatore non offre sufficienti garanzie, soprattutto, se si tratta della prima operazione con partner commerciali domiciliati in Paesi emergenti o in via di sviluppo.
Come in tutte le operazioni documentarie, anche in questo caso, il pagamento è legato sempre e solo ai documenti e non alla merce stessa, trattandosi quindi di un accordo svincolato dalla fornitura della merce. L’importatore è tenuto al pagamento del prezzo di compravendita pattuito, indipendentemente dalla qualità dei beni, senza avere il diritto di subordinarlo a una precedente verifica.
Nella tipologia d’incasso basata su “pagamento contro documenti”, di regola, il pagamento deve avvenire “a prima presentazione”, cioè all’esibizione dei documenti. È tuttavia facoltà dell’esportatore concedere una dilazione fino all’arrivo della merce, accludendo ai documenti una “cambiale a certo tempo vista” per l’accettazione.
Solo ad avvenuto pagamento, i documenti verranno consegnati all’importatore.
A questo proposito è da osservare che, per effetti, cambiali e tratte, è previsto il pagamento di un’imposta di bollo.
CONSIGLIO: | PRIMA della conclusione di un affare e della stipula del contratto finale, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente bancario, che potrà fornire indicazioni preziose per la scelta di clausole contrattuali più favorevoli e/o meno rischiose. Ad esempio, è raccomandabile integrare il credito documentario o la garanzia bancaria come “specimen” all’interno del contratto stesso, facendolo sottoscrivere per accettazione da entrambe le parti. |


