Il credito documentario

Il credito documentario è utilizzato dall’esportatore come strumento di garanzia del pagamento e dall’importatore come garanzia della consegna della merce.

Soprattutto se si tratta della prima operazione con un nuovo partner commerciale, con cui non è stato ancora instaurato un rapporto di fiducia, dove entrambe le parti vogliono tutelarsi, il credito documentario rappresenta uno strumento che offre lo stesso livello di sicurezza ad entrambi i contraenti.

Si tratta di un impegno assunto da una banca, nei confronti del beneficiario dell’operazione (esportatore), ad effettuare il pagamento di una determinata somma di denaro entro un lasso di tempo prestabilito, contro il ritiro di determinati documenti. L’impegno al pagamento consiste in una promessa di debito astratta e vincolata: il credito documentario costituisce, infatti, un rapporto giuridico autonomo, distinto dall’operazione commerciale, che impegna al pagamento solo una volta soddisfatte le condizioni previste.

Il credito documentario, come dice la parola stessa, si basa esclusivamente su documenti. Ciò significa che non viene considerata la transazione commerciale sottostante, legata alla consegna di merci o alla fornitura di servizi, così come non vengono prese in considerazione eventuali obiezioni, contestazioni o ricorsi per vizi della merce. Le banche, infatti, non sarebbero in grado di controllare se i beni consegnatati corrispondono effettivamente a quelli descritti nel credito documentario.

Il credito documentario è disciplinato dalle “Norme ed usi uniformi per i crediti documentari” (NUU). Attualmente è in vigore la “revisione 2006”, n. 600, pubblicata dalla Camera di Commercio internazionale di Parigi e applicata dalle banche di quasi tutti i Paesi del mondo quale base normativa per questo tipo di operazioni.

Tipologie di credito documentario

La varietà di operazioni è molto ampia; dalla pubblicazione della “revisione 2006”, esistono solo crediti documentari irrevocabili.

Attualmente, la maggior parte dei contratti viene accesa sotto forma di credito documentario a vista non confermato. Se è prevista la conferma o l’esportatore (beneficiario del credito) ne chiede l’inserimento da parte della sua banca, ottiene così una seconda promessa di pagamento. La conferma diventa interessante, in particolare, qualora all’esportatore non sia conosciuto il grado di solvibilità della banca che accende l’operazione o se il “rischio Paese” gli sembra eccessivamente elevato.

Soggetti che partecipano all’operazione:

  • acquirente/importatore, in veste di ordinante
    -  banca dell’importatore, quale banca emittente
    -  banca dell’esportatore, quale banca avvisante
    -  venditore/esportatore, in veste di creditore/beneficiario

Esecuzione dell’operazione

Per uno svolgimento regolare dell’operazione, è importante procedere in tutte le fasi operative con formulazioni e procedure accurate ed inequivocabili.

  • Accordo tra i partner
    Termine di consegna e modalità di pagamento devono essere stabiliti in precedenza. In particolare, assume massima importanza l’accordo in merito alle condizioni del credito: validità, utilizzazione, presenza della conferma, documenti da esibire, condizioni aggiuntive, ecc. Proprio la natura dei documenti determina, in larga misura, il grado di sicurezza per l’importatore. Altrettanto importante è l’intesa tra le parti su chi dovrà accollarsi i costi dell’operazione.
  • Ordine di apertura alla banca
    Utilizzando un modulo prestampato, l’importatore deve impartire alla sua banca istruzioni complete e inequivocabili per l’apertura del credito documentario. In particolari circostanze, le successive variazioni potrebbero essere respinte dagli altri soggetti coinvolti nell’operazione.
  • Apertura del credito documentario
    All’apertura del credito è legata la concessione di una linea di credito a favore dell’ordinante. Contemporaneamente, la banca assume un impegno di pagamento nei confronti del beneficiario dell’operazione. Le istruzioni ricevute vengono trasformate in un testo conforme all’ordine.
  • Trasmissione
    La trasmissione del credito documentario avviene in forma cifrata a mezzo S.W.I.F.T. ed è possibile che debbano intervenire altri istituti di credito. In tal caso, banca avvisante, banca designata e banca confermante svolgeranno ciascuna una funzione diversa, con relativa assunzione di responsabilità.
  • Avviso
    Il beneficiario del credito documentario deve verificare accuratamente la rispondenza di tutte le condizioni dell’operazione con quelle dell’accordo, accertando in particolare se è in grado di soddisfare le condizioni poste. In caso contrario, è possibile richiedere le necessarie modifiche per il tramite dell’importatore.
  • Utilizzo e inoltro della documentazione
    Dalla completezza della documentazione e dalla sua rispondenza con il credito dipende la liquidazione dell’importo. La banca del beneficiario, a sua volta, verificherà accuratamente i documenti e li trasmetterà alla banca emittente. Una volta che l’istituto di credito dell’esportatore avrà confermato l’operazione, fungendo da banca designata, dovrà porre massima attenzione alla completa rispondenza tra i documenti esibiti e le condizioni dell’operazione.

CONSIGLIO:

PRIMA della conclusione di un affare e della stipula del contratto finale, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente bancario, che potrà fornire indicazioni preziose per la scelta di clausole contrattuali più favorevoli e/o meno rischiose. Ad esempio, è raccomandabile integrare il credito documentario come “specimen” all’interno del contratto stesso, facendolo sottoscrivere per accettazione da entrambe le parti.

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