Garanzia bancaria internazionale

Negli scambi d’affari e nel commercio internazionale, la garanzia bancaria è lo strumento più utilizzato per garantire l’adempimento delle clausole previste da un contratto. Rappresenta infatti l’impegno irrevocabile del garante, indipendente dall’operazione sottostante, ad effettuare il versamento di una somma di denaro a semplice richiesta del beneficiario. Qualora l’ordinante della garanzia non soddisfi le prestazioni promesse, la banca garante è obbligata a pagare entro i termini e sino all’importo previsto in garanzia.La garanzia bancaria ha carattere autonomo ed astratto: ciò significa che è indipendente dall’operazione sottostante e costituisce un puro strumento di garanzia, ma non un mezzo di pagamento.

Una garanzia dovrebbe essere pagabile a prima richiesta, senza che il garante sia tenuto a verificare la validità del negozio sottostante, proprio per il carattere autonomo ed astratto dell’operazione che ne ha dato origine. Qualora venga richiesta una dichiarazione o la presentazione di documenti da parte del beneficiario, questi devono essere conformi alle condizioni previste nella garanzia. Il garante, ovvero la banca, procederà al pagamento solo una volta soddisfatti tutti i requisiti previsti dall’escussione.

In linea di principio, una garanzia si estingue

  • alla scadenza
  • al pagamento totale
  • dietro liberatoria scritta, da parte del beneficiario

CONSIGLIO:

PRIMA della conclusione di un affare e della stipula del contratto finale, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente bancario, che potrà fornire indicazioni preziose per la scelta di clausole contrattuali più favorevoli e/o meno rischiose. Ad esempio, è raccomandabile integrare la garanzia bancaria come “specimen” all’interno del contratto stesso, facendolo sottoscrivere per accettazione da entrambe le parti.

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