Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
Le nuove norme di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
Provvedimento Banca d'Italia del 29/07/2009
I principali diritti del cliente
Trasparenza - Istruzioni
Guida pratica all'arbitro bancario
Guida: Il mutuo per la prima casa
Guida: Il contratto di conto corrente per i consumatori
L’avviso contenente le principali norme di trasparenza e i fogli informativi relativi ai singoli servizi bancari redatti ai sensi delle norme in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (Provvedimento Banca d'Italia del 29/07/2009) sono consultabili nei seguenti documenti.
Fogli di trasparenza della Cassa Raiffeisen Silandro: Fogli informativi di trasparenza
Reclami
Il cliente può presentare un reclamo all’intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica [Cassa Raiffeisen Silandro, Via Principale No. 33, 39028 Silandro, cr.silandro@raiffeisen.it]. L’intermediario deve rispondere entro 30 giorni.
Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all’ intermediario
Conciliatore Bancario Finanziario per attivare, se sorge und controversia con la Banca, una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio é possible rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario con sede a Roma, sito internet www.conciliatorebancario.it .
Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all’autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, avvalersi di uno dei procedimenti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (mediazione presso soggetto autorizzato o citato procedimento presso l’Arbitro Bancario Finanziario-ABF); ciò ai sensi dell’art. 5 comma 1 del d.lgs. 28/2010.
