Crediti al consumo: Norme unitarie a livello UE

Il 1° giugno 2011 è entrata in vigore, sul territorio nazionale, la nuova disciplina del credito al consumo. L’obiettivo di queste disposizioni è garantire la massima informazione dei consumatori.

15-1-12Le nuove norme, in attuazione della direttiva dell’Unione Europa 2008/48/CE, si applicano a tutti i crediti concessi da una banca a un consumatore, ovvero a una persona che opera per uno scopo al di fuori della propria attività imprenditoriale o professionale. Sono esclusi i finanziamenti il cui importo complessivo è inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro.

Informazioni dettagliate

Un credito al consumo può essere concesso sotto forma di dilazione di pagamento, prestito personale o altra agevolazione finanziaria. Dal 1° giugno scorso, la banca è tenuta a informare il cliente in maniera dettagliata, avvalendosi di un modulo standard europeo, in merito ai costi del credito e ai diritti del consumatore. Tale modulo ha lo scopo di consentire al cliente il raffronto tra l’offerta della propria banca e quella di altri istituti. La banca è, inoltre, tenuta a fornire le informazioni su tassi d’interesse, costi complessivi del finanziamento, entità della rata, ecc., in modo chiaro e comprensibile. La nuova disciplina stabilisce ulteriori obblighi informativi in capo alle banche.

Ripensamento ed estinzione anticipata

Oltre alle norme più severe in fatto di trasparenza, per i consumatori sono particolarmente interessanti le nuove disposizioni in fatto di “ripensamento”, che consentono al cliente, in determinati casi, di recedere entro 14 giorni dalla stipula del contratto, senza sostenere costi o commissioni. Altrettanto importante è la disciplina relativa all’estinzione anticipata del debito, che può avvenire in qualunque momento: in tal caso, il consumatore ha diritto a una riduzione dei costi complessivi dell’operazione, nella misura dell’importo dovuto, per spese e interessi, per la durata residua del contratto.