Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

L’avviso contenente le principali norme di trasparenza e i fogli informativi relativi ai singoli servizi bancari redatti ai sensi delle norme in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (Testo unico bancario D.lgs. n. 385/1993 e relative disposizioni di attuazione) sono consultabili nei seguenti documenti.

Principali diritti del cliente

Disposizioni in materia di trasparenza: istruzioni

Guida pratica all`arbitro Bancario Finanziario

Guida al mutuo per la casa

Guida al contratto di conto corrente

 Guida cambia Conto 

Fogli informativi

Fogli informativi

Informativa al pubblico della normativa contenuta nel cosiddetto terzo pilastro del nuovo accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali delle banche (Basilea II)

In applicazione della normativa contenuta nel cosiddetto terzo pilastro del nuovo accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali delle banche (Basilea II), si provvede alla pubblicazione dell' informativa al pubblico relativa all' adeguatezza patrimoniale, all' esposizione ai rischi e alle caratteristiche generali dei sistemi di gestione e controllo degli stessi.

Informativa al pubblico

Il presente documento è disponibile, per il momento, solamente in lingua tedesca; la versione dello stesso in lingua italiana è in fase di predisposizione e verrà messa a disposizione non appena possibile.

Avviso per i possessori di libretti di deposito al portatore

Depositi dormenti – VPR N. 116 del 22/06/2007

Titoli al portatore e i libretti di deposito al portatore il cui valore è superiore ad € 100 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni rientrano nella categoria dei depositi definiti “” (rif. art.1, commi 343 e 345, L.23/12/2005, n. 266 “legge finanziaria” e DPR 22 giugno 2007, n. 116).

Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa i possessori dei libretti in questione sono invitati ad impartirci disposizioni in merito entro il termine di 180 gg. dalla scadenza dei 10 anni senza movimentazione o, qualora detto periodo sia già superato, dalla data di pubblicazione del presente avviso nei locali della banca.

Il rapporto non si estinguerà se entro il predetto termine di 180 giorni verrà effettuata una movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto.

In mancanza di disposizioni in merito, si avvisa che, decorso il predetto termine, il rapporto verrà estinto e la somma relativa sarà devoluta al Fondo di cui all’art. 1, comma 343, legge 266/2005 volto ad indennizzare i risparmiatori che hanno subito danni da investimenti sul mercato finanziario.

lista

Informativa ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (196/03)

Protezione dei dati personali SWIFT

Lista dei responsabili per l`elaborazione dei dati

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Rapporto annuale reclami 2011

Reclami 2011

Procedura di reclamo

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Modulo di reclamo