Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiore a 1.000.- euro, emessi a partire dal 01 gennaio 2012, devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Le banche rilasceranno assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente tuttavia potrà richiedere per iscritto il rilascio di moduli di assegni bancari e postali, ovvero di assegni circolari in forma libera da utilizzarsi per importi inferiori a 1.000.- euro, eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano banche o Poste Italiane Spa. In tal caso il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno o assegno circolare richiesto.

La violazione di tali disposizioni comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie (art. 58).

Assegni "non trasferibili"

Nel caso di assegni provvisti della clausola “non trasferibile”, non è richiesta la procedura d’ammortamento descritta in precedenza. È sufficiente, infatti, una comunicazione del beneficiario al traente e alla banca trassata, in cui si dichiara che l’assegno è stato smarrito o rubato, successivamente alla quale è possibile ottenerne un duplicato.

Informazioni importanti

Per essere valido, l’assegno deve presentare alcuni elementi essenziali, in assenza di uno solo dei quali è improprio parlare di “assegno”. Nella prassi bancaria vengono negoziati solo assegni rilasciati sui moduli prestampati dalla banca.

  • Denominazione di “assegno”
    La dicitura “assegno” dev’essere inserita nel contesto del titolo ed espressa nella medesima lingua in cui è redatto.  
  • Ordine incondizionato di pagare una somma determinata
    La presenza di un’eventuale condizione renderebbe invalido l’assegno. L’importo dell’assegno dev’essere certo nel suo ammontare: in caso di discordanza tra lettere e cifre, fa fede la somma espressa in lettere. Qualora l’importo sia indicato più volte in lettere o in cifre, in caso di differenza, prevale l’importo inferiore.
  • Nome di chi è designato a pagare (trattario)
    Gli assegni possono essere tratti solo su banchieri: in altre parole, il trattario può essere solo una banca. A tale scopo gli istituti di credito rilasciano moduli di assegni, su cui è impresso il loro nome e logo aziendale.
    Un assegno bancario può essere rilasciato solo a fronte di un credito disponibile che il beneficiario vanta nei confronti del traente, del quale può disporne sotto forma di assegno. L’emissione di assegni a vuoto (scoperti) è un illecito amministrativo.
  • Indicazione del luogo di pagamento
    Se l’assegno è sprovvisto del luogo di pagamento, è pagabile nel luogo indicato dal trattario ovvero, in assenza di tale indicazione, dove il trattario ha il suo domicilio principale.
  • Data e luogo di emissione
    L’assegno dev’essere provvisto di data e luogo al momento dell’emissione. In mancanza di uno di questi elementi, l’assegno è invalido e diventa privo del suo carattere esecutivo. Qualora, accanto alla firma del traente, venga apposto il luogo, questo è da intendersi quale luogo di emissione e l’assegno è ritenuto valido. A tale proposito si rammenta che, al contrario di quanto avviene nella prassi, la banca non è autorizzata a riportare sull’assegno data e luogo d’emissione in un momento successivo. Il titolo così completato rimane invalido e non può essere addebitato sul conto del traente. La disposizione che prevede l’obbligo dell’indicazione del luogo d’emissione comporta, di conseguenza, anche il divieto di post-datare l’assegno.
  • Scadenza dell’assegno
    In linea di principio, l’assegno è pagabile a vista e ogni accordo contrario è nullo. Se l’assegno viene presentato alla banca trassata per il pagamento prima della data d’emissione indicata (assegno post-datato), questa è tenuta a pagarlo immediatamente. In caso di mancanza di fondi, l’assegno dev’essere protestato.
  • Firma del traente
    La firma del traente, apposta di suo pugno, dev’essere conforme allo “specimen” depositato presso l’istituto di credito. In caso di discordanza, la banca trassata deve contattare il traente. Il nome di battesimo può essere abbreviato. 
    Le stesse formalità si applicano anche alle “girate”.
    Se un assegno reca la firma di una persona interdetta all’emissione o una firma falsificata, ciò non pregiudica l’impegno assunto dalle altre persone che hanno validamente sottoscritto il titolo.
    Se qualcuno firma un assegno in vece di un’altra persona senza averne avuto l’autorizzazione, ne risponde in prima persona.

 

Assegni bloccati

Volete verificare se l’assegno che avete ricevuto è bloccato? Consultate l’archivio “CAI-Pass”.